Art. 36.
(Attività culturali, ricreative e sportive).

      1. Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, ricreative e sportive e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati e allo sviluppo della socialità interna.
      2. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al comma 1, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili a instaurare positive relazioni con la comunità esterna e al reinserimento sociale dei detenuti e degli internati.